Attestato di Prestazione Energetica APE Marche Osimo Ancona
Di Cos'è l'Attestato di Prestazione Energetica (APE): La certificazione energetica degli edifici è stata introdotta con il D.lgs n. 192/2005 fino ad arrivare alle ultime modifiche introdotte con il decreto legge 63/2013 che introduceva l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) al posto del vecchio Attestato di Certificazione Energetica (ACE), sucessivamente dalla Legge n. 90/2013 che ha introdotto la nullità dei contratti stipulati senza aver allegato l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) ed infine dal D.M. del 26/06/2015, che detta nuove metodologie di calcolo della prestazione energetica e nuovi requisiti minimi da rispettare in caso di riqualificazione energetica.
Questo documento è necessario per determinare la qualità di un edificio o unità immobiliare sotto il profilo dei consumi energetici per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria, il tutto in base alla tipologia dell'impianto e alle caratteristiche costruttive dell'involucro; classificandolo infine tramite una scala di riferimento che va dalla classe A4 alla classe G, rispettivamente dalla classe energeticamente più efficiente a quella più scadente; pertanto risulta infine decisamente utile per una valutazione preliminare dell'immobile ai fini di una futura vendita o locazione in quanto poi il certificato dovrà essere consegnato al futuro utilizzatore dell'immobile.
Pertanto siamo a disposizione per qualsiasi info e/o preventivo gratuito
PER LA REDAZIONE DI TALE ATTESTATO E' OBBLIGATORIO AI SENSI DI LEGGE L'ESECUZIONE DI ALMENO UN SOPRALLUOGO DA PARTE DEL TECNICO INCARICATO
La validità dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE):
Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, sempre e solo se è confermato il rispetto delle prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici.
Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di prestazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
Se si dispone di un vecchio Attestato di Certificazione Energetica (ACE) in corso di validità non è necessario sostituirlo con l'Attestato di Prestazione Energetica (APE)
L'attestato di Prestazione Energetica (APE) va invece aggiornato ogni qualvolta vengono realizzati interventi importati di manutenzione o ristrutturazione dell'immobile che interessano oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio e che apportano una miglioria a livello energetico diminuendo quindi i consumi energetici dell'unità immobiliare in questione.
Quando occorre redigere l'Attestato di prestazione energetica (APE):
- Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta),
- Donazione: trasferimenti a titolo gratuito;
- Affitto di edifici o singole unità immobiliari;
- Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari;
- Edifici di nuova costruzione;
- Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro (pareti e tetti) dell'intero edificio.
- Edifici Pubblici ed aperti al pubblico;
- Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.
Quando non occorre redigere l'Attestato di prestazione energetica (APE):
- Edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- Fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purchè scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
- Edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del D.P.R. 26 Agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
- Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
Sanzioni:
Se il proprietario di un immobile procede alla sua compravendita senza dotazione dell'Attestato di Prestazione energetica rischia una sanzione compresa tra 3.000 euro e 18.000 euro.
Nel caso di locazione la sanzione equivale ad un ammontare compreso tra 300 euro e 1.800 euro.
Nel caso di annuncio di pubblicità immobiliare senza l'indicazione della prestazione e classe energetica dell'immobile, l'autore dell'annuncio verrà punito con una sanzione compresa tra 500 euro e 3.000 euro.
Se hai necessità di ottenere uno o più attestati di prestazione energetica APE, indipendentemente dalla destinazione o tipologia dell’immobile da certificare, siamo a disposizione per qualsiasi info e/o preventivo gratuito per i comuni di Osimo, Castelfidardo, Polverigi, Agugliano, Offagna, Santa Maria Nuova, Chiaravalle, Ancona, Falconara Marittima, Camerano, Senigallia, Filottrano, Montefano, Macerata, Numana, Sirolo, Loreto, Recanati, Porto Recanati, Potenza Picena e zone limitrofe.
Visite: 4418