DETRAZIONE DEL 60% PER MANUTENZIONE DELLE FACCIATE - BONUS FACCIATE (BONUS NON PIU' OTTENIBILE)

Bonus Facciate prorogato al 31/12/2022 con la nuova Legge di Bilancio 2022, pertanto tutti coloro che intenderanno eseguire dei lavori per la manutenzione, restauro e ristrutturazione delle facciate esterne condominiali e non, potranno usufruire di una detrazione IRPEF, pari al 60% delle spese sostenute entro la fine del 2022, dal 2023 in poi il bonis non sarà più valido.


È bene specificare inoltre che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, quanto segue per tutti i lavori di rifacimento dei balconi:

Rimuovere, impermeabilizzare e rifare il pavimento del balcone; rimuovere e riparare le parti ammalorate dei frontalini e dei sotto-balconi, con successiva tinteggiatura, sono lavori agevolabili con il bonus facciate del 60%.

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COME FUNZIONA IL BONUS FACCIATE E COME SI OTTIENE LA DETRAZIONE?

Tutte le spese sostenute dal 01 Gennaio 2020 per gli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione delle facciate, condominiali e non, avranno diritto ad una detrazione del 60% che sarà ripartita in 10 quote annuali.

In sostituzione della detrazione in 10 anni, sono ammesse anche le opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura.

Se per esempio, nel caso della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, è presente un limite di spesa pari a 96.000 euro, su cui calcolare l’entità della detrazione ottenibile, nel caso del Bonus Facciate non è previsto alcun limite di spesa.

La detrazione non è cumulabile con le altre detrazioni previste nel campo edilizio (es. ristrutturazione edilizia 50%, riqualificazione energetica 65%).

Possono usufruire della detrazione:

- Proprietari o nudi proprietari

- Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)

- Locatari o comodatari.

N.B. PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI INTERVENTO EDILIZIO, E’ BENE DOTARSI DI TUTTI I TITOLI ABILITATIVI NECESSARI A LIVELLO COMNALE (ES. CILA, SCIA, ECC..), MA ANCHE DELLA RELATIVA DELIBERA DI ASSEMBLEA CONDOMINIALE NEL CASO DI LAVORI APPUNTO CONDOMINIALI.

Come previsto per le altre detrazioni fiscali in edilizia, per poter ottenere il Bonus Facciate del 60%, si dovranno eseguire i pagamenti solo tramite bonifico bancario o postale, nella cui causale dovranno essere presenti i riferimenti normativi (art. 16bis del D.P.R. 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il codice fiscale o partita iva del destinatario del pagamento.

IL BONUS FACCIATE E’ APPLICABILE SOLO AGLI EDIFICI RICADENTI NELLE ZONE “A” O “B”,  IDENTIFICATE DA PIANO REGOLATORE COMUNALE, le zone A sono tutto ciò che riguarda il centro storico, mentre le zone B sono le aree comunali quasi totalmente già edificate e limitrofe al centro storico, pe queste ultime si considerano quelle in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq; non rientrano gli interventi ad edifici situati al di fuori di queste due zone e cioè quelli compresi nelle zone C, D, E, F (Per capire se il tuo immobile ricade nella zona A o B è bene affidarsi al proprio tecnico di fiducia).

QUALI INTERVENTI EDILIZI SONO AGEVOLABILI DAL BONUS FACCIATE?

Gli interventi agevolabili rigaurdano tutti i lavori effettuati sulle facciate esterne visibili dell'edificio, pertanto non vale in caso di interventi effettuati alla facciate rivolte verso cortili interni o simili e che non sono visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Le opere agevolabili vanno dalla semplice manutenzione ordinaria e cioè la classica pulizia e/o tinteggiatura delle facciate, fino ad interventi più importanti quali il rifacimento dell’intonaco ammalorato, rifacimento di balconi e ringhiere, ornamenti e fregi, realizzazione di ponteggi, impianti o tubazioni presenti in facciata come discendenti cavi o altro ed ogni costo inerente la progettazione dell'intervento tramite il vostro tecnico di fiducia.

Sono esclusi gli interventi ad infissi, vetrate, portoni e cancelli.

Nel caso in cui l’intervento edilizio riguardi il rifacimento di più del 10% dell’intonaco esterno, allora sarà obbligatorio rispettare le norme sul risparmio energetico e quindi ai requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal D.M. del 26 Giugno 2015, nonchè dai limiti di trasmittanza indicati nella Tabella 2 del D.M. del 26 Gennaio 2010, per fare un esempio, al fine di ottenere tali risultati si dovrà prevedere la posa di un cappotto termico isolante.

Infine, per tutti i casi in cui l’intervento edilizio per cui si richiede la detrazione, riguardi delle opere anche di riqualificazione energetica, si ricorda, che è soggetto alla presentazione della relativa pratica ENEA, da trasmettere entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

Se sei intenzionato ad eseguire un intervento che riguardi le facciate esterne di un edificio o condominio in cui è ubicato il tuo immobile, siamo a disposizione per darti tutto il supporto necessario, a partire dallo studio di fattibilità dell’intervento, per passare poi alla richiesta del titolo abilitativo necessario, direzione dei lavori, fino alla conclusione di quest’ultimi e ti metteremo in contatto con la nostra impresa edile di fiducia al fine di poter fornire un servizio più completo possibile, sia che vogliate includere al suo interno anche eventuali opere di riqualificazione energetica.

PER CONSULTARE LA GUIDA COMPLETA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL BONUS FACCIATE CLICCA QUI

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19 Apr 24 - 15:15:10